Chiudere verande e balconi senza permessi
Contro il caro-energia, alla luce dell’art. 33-quater denominato “Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili”, da oggi è possibile chiudere verande e balconi senza permessi grazie al nuovo emendamento del DL Aiuti bis.
I permessi per verande e balconi non servono più
Alla luce dell’articolo 33 quater del Decreto-legge n. 115 del 2022 Aiuti-bis., i permessi per verande e balconi non servono più. Le vetrate panoramiche, le chiusure vetrate su terrazzi non saranno soggette a sanzioni di nessun genere da parte di amministrazioni comunali e magistratura. Tutto il mondo che ruota attorno alla serramentistica e il relativo distretto vetrario riporteranno grandi vantaggi.
In precedenza, non essendoci una regola ben definita, ogni amministratore locale stabiliva autonomamente, interpretando installazioni “liberi tutti”, mentre altri si opponevano energicamente presupponendo di già un tacito incremento di nuovi volumi.
Il su citato articolo 33 quater mette ordine su queste difformità fugando ogni ambiguità. Vediamo di seguito come le vetrate panoramiche su balconi e terrazze possono essere installate senza permessi, purché siano amovibili e completamente trasparenti.
Cosa cambia con il nuovo emendamento
L’importante novità del nuovo emendamento per balconi e verande, che cambia grazie alla semplificazione introdotta nel Decreto Aiuti bis, permette di chiudere senza richiedere alcun permesso, una veranda, terrazzi o balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno di esso.
Queste installazioni, attraverso un sistema non fisso, svolgono la funzione di schermatura di un salone o ufficio venendo in aiuto nei mesi di freddo rigido con un impatto positivo sul risparmio energetico della casa di circa 5 o 10%.
Essendo una struttura del tutto trasparente, l’installazione di questo impianto esalta la bellezza dell’immobile nel quale è collocata, diventando un filtro solare nei mesi caldi o scomparendo del tutto con la completa apertura.
La vantaggiosa novità del nuovo emendamento però esclude che queste installazioni possano trasformarsi in“spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e/o di superfici”, e inoltre non devono esserci modifiche tali da “comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile”.
Il vincolo paesaggistico inoltre esige la tutela del profilo estetico riducendo al minimo eventuali alterazioni della visuale e non snaturando le linee architettoniche antecedenti, attenendosi e rispettando le disposizioni dei Beni Culturali soprattutto nei centri storici.
Chiudere verande e balconi senza permessi ora è possibile
La novità arriva con un emendamento alla legge di conversione del Dl Aiuti bis, che però non riguarda tutti. Il “via libera” non è automatico per ogni tipologia di intervento. La chiusura attraverso le vetrate non può servire a creare nuovi spazi abitabili, aumentando la superficie indirizzata a residenza.
Queste nuove strutture completamente trasparenti per chiudere balconi e verande senza permessi non potranno in alcun modo “modificare le preesistenti linee architettoniche”.
Edilizia libera per le vetrate amovibili
Il su citato articolo 33-quater di fatto modifica il Testo Unico Edilizio, fa rientrare l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VePA) nel regime di edilizia libera, vale a dire che questi interventi si possono realizzare senza alcun titolo abilitativo eliminando le varie DIA, CILA o SCIA, che sono escluse dalla direttiva in questione.
Questa facilitazione dovuta all’emendamento, annullando tutto l’iter burocratico relativo, ridurrà conseguentemente i tempi lavorativi escludendo i precedenti costi di progettazione. Di rigore il rispetto di alcuni requisiti soprattutto in presenza di regole urbanistiche e vincoli paesaggistici, attenendosi al Codice dei beni culturali dell’immobile interessato. (D.lgs.42/2004).
Regime di Edilizia libera: i requisiti
Il regime di edilizia libera, che raggruppa in se l’emendamento dell’articolo 33 quater inerente i permessi per la realizzazione ed installazione delle vetrate panoramiche su balconi e terrazze, esige che dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti che andiamo ad elencare.
In primo luogo gli interventi devono adempiere alle seguenti funzioni di:
- funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici
- miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche
- riduzione delle dispersioni termiche
- avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente
- assicurare l’impermeabilizzazione, anche parziale, dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio,
- favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici,
Tali interventi vengono adesso catalogati in edilizia libera all’interno delle classificazioni del Testo unico edilizia (quindi, all’articolo 6 comma 1 Dpr 380/2001).
Le VePA, cosa sono
La Assvepa (Associazione italiana vetrate a risparmio energetico), con l’acronimo VePA “vetrate panoramiche amovibili” ha fissato che proprio la parola “amovibile” è la condizione imprescindibile per poterle far rientrare nella norma dell’edilizia libera, “un sistema di chiusure trasparenti per la riduzione delle dispersioni termiche e il risparmio energetico, per la protezione, messa in sicurezza e fruizione di verande e balconi inutilizzati”. Una ulteriore caratteristica che contraddistingue queste vetrate trasparenti è che possono essere scorrevoli, a libro o fisarmonica.
Anche se corrispondono ai requisiti VePA in edilizia libera e cioè “schermatura, ombreggiatura, di parziale coibentazione termica, miglioramento delle prestazioni energetiche o di parziale impermeabilizzazione contro le acque piovane”, le vetrate devono garantire alte prestazioni energetiche e protezione di ambienti come verande e balconi.
Le VePA: può essere detratta la spesa per l’installazione?
Utilizzando i benefici del Superbonus 110% o Ecobonus al 50%, la spesa per l’installazione delle VePA potrebbe essere detratta solo se queste chiusure tecniche mobili si configurassero come schermature solari capaci di limitare, con parametri certificati, la radiazione solare nei mesi estivi.
Anche nel caso di installazione in condizione di contemporaneità ad un intervento di manutenzione straordinaria, la VePA può essere detratta. Questa specifica operazione di acquisto e posa in opera, permette al contribuente di avere accesso al bonus ristrutturazione in quanto rientrerebbe tra i lavori trainati.